Art. 4.
(Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione registrata).

      1. Dopo l'articolo 455-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 455-quater. - (Criteri di estensione dei diritti del nucleo familiare all'unione

 

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registrata). - All'unione registrata sono estesi i diritti spettanti al nucleo familiare, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 455-ter, e tale estensione è applicata secondo criteri di parità di trattamento, per cui uguale incidenza hanno uguali circostanze quali le condizioni economiche, di salute e l'esistenza di figli».